Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla
possibilita' di effettuare, a seguito di sentenza favorevole al
contribuente, lo sgravio delle iscrizioni nei ruoli straordinari.
In particolare, la questione verte sulla necessita' o meno di
proseguire, nel caso di ruolo straordinario, l'attivita' di riscossione in
presenza di una sentenza favorevole al contribuente che annulli l'avviso di
accertamento da cui era scaturita l'iscrizione nei ruoli straordinari delle
imposte accertate.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dispone che "in deroga all'articolo 15, nei ruoli
straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per
l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non
definitivo".
Il ricorso all'iscrizione nei ruoli straordinari e' regolato
dall'articolo 11 dello stesso decreto, il quale al comma 3 stabilisce che "I
ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la
riscossione".
Con riferimento al previgente testo dell'articolo 11, ultimo comma del
DPR n. 602 del 1973, in vigore fino al 30 giugno 1999, con la risoluzione n.
586 del 24 febbraio 1995 e' stato precisato che tale disposizione "trova
applicazione ogni qual volta sussista fondato pericolo per la riscossione,
in quanto e' il <<periculum in mora>> che assurge ad elemento preminente
rispetto ad ogni altra circostanza".
Tanto premesso, in merito alle specifiche richieste di chiarimento
pervenute si ritiene che la pronuncia giurisdizionale emessa nella
controversia concernente l'atto dal quale e' scaturita l'iscrizione a ruolo
comporta comunque l'applicazione dell'articolo 68 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, che disciplina il pagamento del tributo in pendenza
di giudizio e stabilisce l'importo da riscuotere.
Con la circolare n. 73 del 31 luglio 2001 e' stato, infatti, precisato
che "la provvisoria esecutorieta' delle sentenze delle commissioni
tributarie e' disciplinata dal capo IV del d.lgs. 546/1992: piu'
precisamente, come gia' chiarito in altre occasioni (cfr. Cir. n. 98/E del
23 aprile 1996), l'art. 68 (pagamento del tributo in pendenza del processo)
sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle
commissioni tributarie e gradua la determinazione degli importi da versare o
da rimborsare in relazione all'esito della decisione e al grado dell'organo
giudicante".
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