Alcune Direzioni  regionali  hanno  chiesto  chiarimenti  in merito alla

possibilita' di    effettuare,   a   seguito   di   sentenza   favorevole   al

contribuente, lo sgravio delle iscrizioni nei ruoli straordinari.            

      In particolare,   la   questione   verte  sulla  necessita'  o  meno  di

proseguire, nel  caso  di  ruolo  straordinario, l'attivita' di riscossione in

presenza di  una  sentenza  favorevole al contribuente che annulli l'avviso di

accertamento da  cui  era  scaturita l'iscrizione nei ruoli straordinari delle

imposte accertate.                                                           

      Al riguardo si rappresenta quanto segue.                               

      L'articolo 15-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973,  n.  602,  dispone  che  "in deroga all'articolo 15, nei ruoli

straordinari le  imposte,  gli  interessi  e  le  sanzioni  sono  iscritti per

l'intero importo   risultante   dall'avviso  di  accertamento,  anche  se  non

definitivo".                                                                 

      Il ricorso   all'iscrizione   nei   ruoli   straordinari   e'   regolato

dall'articolo 11  dello  stesso decreto, il quale al comma 3 stabilisce che "I

ruoli straordinari   sono  formati  quando  vi  e'  fondato  pericolo  per  la

riscossione".                                                                

      Con riferimento  al  previgente testo dell'articolo 11, ultimo comma del

DPR n.  602  del 1973, in vigore fino al 30 giugno 1999, con la risoluzione n.

586 del  24  febbraio  1995  e'  stato  precisato che tale disposizione "trova

applicazione ogni  qual  volta  sussista  fondato pericolo per la riscossione,

in quanto  e'  il  <<periculum  in  mora>>  che assurge ad elemento preminente

rispetto ad ogni altra circostanza".                                         

      Tanto premesso,  in  merito  alle  specifiche  richieste  di chiarimento

pervenute si   ritiene   che   la   pronuncia   giurisdizionale  emessa  nella

controversia concernente  l'atto  dal  quale e' scaturita l'iscrizione a ruolo

comporta comunque  l'applicazione  dell'articolo 68 del decreto legislativo 31

dicembre 1992,  n.  546,  che  disciplina il pagamento del tributo in pendenza

di giudizio e stabilisce l'importo da riscuotere.                            

      Con la  circolare  n. 73 del 31 luglio 2001 e' stato, infatti, precisato

che "la   provvisoria   esecutorieta'   delle   sentenze   delle   commissioni

tributarie e'   disciplinata   dal   capo   IV   del   d.lgs.  546/1992:  piu'

precisamente, come  gia'  chiarito  in altre  occasioni (cfr. Cir. n. 98/E del

23 aprile  1996),  l'art.  68 (pagamento del tributo in pendenza del processo)

sancisce il  principio  della   provvisoria  esecuzione  delle  sentenze delle

commissioni tributarie  e  gradua la determinazione degli importi da versare o

da rimborsare  in  relazione  all'esito della decisione e al grado dell'organo

giudicante".

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