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L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.64/e del 28 giugno 2019 fornisce soluzioni interpretative al quesito rappresentato dagli operatori circa l’ambito soggettivo di applicazione della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 per i soggetti economici Isa, prevista dall’articolo 12-quinquies, comma 3 e 4 del decreto crescita, come modificato in sede di conversione al Senato

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e dell’Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale.

In particolare, il documento di prassi pubblicato oggi risponde alle richieste di chiarimento emerse nell’ambito di tavoli tecnici di operatori e professionisti, relative all’inclusione o meno dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), tra i destinatari della proroga introdotta con il recente emendamento approvato al decreto legge n. 34/2019.

La risposta dell’Amministrazione chiarisce che il recente testo normativo, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione).
Interessati dalla proroga risultano, pertanto, anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano il regime forfetario agevolato (previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011) e determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

L’Agenzia ricorda, al proposito, l’ambito normativo in cui sono stati istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati per il periodo di imposta 2018 con i decreti del Mef del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 in relazione alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo.
Nello specifico, riferisce l’Agenzia, il comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017 prevede che “Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni”.

Fonte: Agenzia Entrate

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