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Nel perimetro applicativo del tax credit pubblicità rientrano solo gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero sui giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (articolo 57 bis, Dl 50/2017). Pertanto, non sono agevolabili le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come quelle per volantini cartacei periodici. 

Fonte: Agenzia Entrate

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