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La detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi (articolo 16- bis comma 7, Tuir). Chi, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi) nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente. 

Fonte: Agenzia Entrate

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