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Sono numerose le scadenze che interessano i contribuenti Iva alla fine del mese di aprile: entro martedì 30, infatti, vanno inviati i dati delle operazioni transfrontaliere relative ai primi tre mesi del 2019, la dichiarazione per il 2018, il modello Iva Tr e la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (terzo e quarto trimestre 2018 o secondo semestre 2018).

Riepiloghiamo, in sintesi, gli adempimenti.

Dichiarazione Iva annuale
Il 30 aprile è l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018 (articolo 8,  Dpr 322/1998).
I modelli utilizzabili sono due: Iva/2019e Iva Base/2019. Il secondo è una versione semplificata del primo e può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche sia soggetti diversi, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta (o ammessa in detrazione) secondo la disciplina ordinaria e, quindi, non hanno applicato uno dei regimi speciali previsti dalla legge (ad esempio, quello per gli agricoltori)
  • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni e acquisti intracomunitari, esportazioni, importazioni)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi del meccanismo del plafond
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Invece, non possono utilizzare il modello Iva base:
  • i non residenti che hanno in Italia una stabile organizzazione ovvero si avvalgono della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • i soggetti obbligati a utilizzare l’F24 auto UE
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • le società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo
  • l’ente o la società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2019, della compensazione dell’Iva di gruppo (l’opzione si esercita compilando il quadro VG del modello Iva/2019)
  • coloro che hanno presentato nel 2018 dichiarazioni integrative a favore.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:
  • direttamente dal dichiarante
  • tramite un intermediario abilitato (ad esempio, commercialista, ragionerie, perito commerciale, consulente del lavoro)
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
  • tramite società appartenenti al gruppo.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine del 30 aprile sono considerate valide, fatta salva però l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge; invece, quelle presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che risulti dovuta.


Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale 
Coloro che nel primo trimestre 2019 hanno realizzato un’eccedenza di Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e che, sussistendone le condizioni, vogliono chiederne, in tutto o in parte, il rimborso o intendono utilizzarla in compensazione con F24 devono presentare entro il 30 aprile l'Iva Tr.
Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica direttamente dal contribuente interessato o tramite un intermediario abilitato.


Esterometro
Entro il 30 aprile, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni transfrontaliere (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia) relative ai primi tre mesi del 2019. L’obbligo, tuttavia, non sussiste in relazione alle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o è stata emessa o ricevuta fattura elettronica (esterometro - articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).
Si ricorda che la trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Tuttavia, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nei mesi di gennaio e febbraio 2019, il Dpcm 27 febbraio 2019 ha previsto che i dati siano inviati all’Agenzia entro il 30 aprile (articolo 1, comma 2).


Spesometro
Scade il 30 aprile anche il termine per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018 (spesometro - articolo 21, comma 1, Dl 78/2010).
Anche questa scadenza, inizialmente prevista per il 28 febbraio 2019, è stata posticipata dal Dpcm 27 febbraio 2019 (articolo 1, comma 1).
Lo spesometro va trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l'apposito pacchetto software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Si tratta dell’ultimo appuntamento con lo spesometro: a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tramite sistema di interscambio (avvenuta lo scorso 1° gennaio), infatti, l’adempimento è abrogato.

Fonte: Agenzia Entrate

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