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La definizione agevolata, infatti, riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate relative ad atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (articolo 6, Dl 119/2018). Le controversie definibili, quindi, sono quelle che hanno a oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono escluse dalla definizione agevolata, invece, le liti relative ad atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento).

Fonte: Agenzia Entrate

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