In materia di borse di studio, la normativa tributaria prevede un generale criterio di imponibilità ai fini Irpef, stabilendo che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir). In deroga a tale regola generale, sono riconosciute esenti, per espressa previsione normativa, alcune particolari tipologie di borse di studio. Tra queste rientrano quelle a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli di quest’ultimi, che, appunto, “sono esenti da ogni imposizione fiscale” (articolo 4, legge 407/1998).

Fonte: Agenzia Entrate

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