Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge (a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, Dpr 917/1986). Sono altresì deducibili i versamenti periodici effettuati nella misura stabilita dall’accordo raggiunto a seguito di una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, prevista dall’articolo 6, Dl 132/2014 (circolare n.7/E del 27 aprile 2018).

Fonte: Agenzia Entrate

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