Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto, dal giorno in cui ha avuto notizia del rifiuto stesso. Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario, cioè mediante marche (articolo 13, commi secondo e terzo, Dpr 641/1972).

Fonte: Agenzia Entrate

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