Nel caso in cui un intero edificio, in cui siano presenti parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, sia posseduto da un unico proprietario, quest’ultimo ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio realizzati sulle parti comuni. Infatti, tenuto conto che la detrazione Irpef in esame, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore sia al detentore dell’immobile, la locuzione utilizzata dal legislatore, “parti comuni di edificio residenziale” (cfr articolo 16-bis Tuir) deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo. Essa, pertanto, è riferibile alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.6).

Fonte: Agenzia Entrate

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