Un apparecchio acustico rientra nella categoria dei dispositivi medici. Le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili a determinate condizioni. Innanzitutto, è necessario che dallo scontrino fiscale (o dalla fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto e il soggetto che sostiene la spesa. Peraltro, la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria: (AD - spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce). Di conseguenza, ai fini della detrazione, non è valido lo scontrino fiscale (o la fattura) su cui è riportata solo l’indicazione “dispositivo medico” (circolare 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.16). Per consentire l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare n. 20/2011 è allegato un elenco dei dispositivi medici di uso più comune. Per quelli compresi nell’elenco, come gli apparecchi acustici, non è necessario verificare che gli stessi risultino nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale emerge che il prodotto acquistato è dotato di marcatura Ce (circolare 7/e del 4 aprile 2017).

Fonte: Agenzia Entrate

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