L’imposta di successione si calcola applicando al valore netto della quota ereditaria le diverse aliquote stabilite dalla legge (4%, 6% e 8%), differenziate in funzione del grado di parentela esistente tra il beneficiario e la persona deceduta, e tenendo presente l’eventuale franchigia prevista. Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave in base alla legge 104/1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota (o del legato) che supera l’ammontare di 1.500.000 euro (articolo 2, comma 49-bis, Dl 262/2006). Si considerano persone con “handicap grave” coloro che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento da parte della commissione prevista dall’ articolo 4 della legge 104/1992 e coloro che siano in possesso del riconoscimento dell’invalidità operato, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella prevista dal richiamato articolo 4. In questi casi, peraltro, è necessario che la certificazione rilasciata evidenzi in modo esplicito la sussistenza dell’handicap grave ai sensi del comma 3, dell’articolo 3 della legge 104/1992. La condizione di “handicap grave” deve inoltre essere ancora sussistente nel momento in cui si chiede di fruire dell’agevolazione (circolare 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 5.1).

Fonte: Agenzia Entrate

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