La detrazione Irpef del 19% dei premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, spetta a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir). Il beneficio compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro. Tale limite deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare 530 euro (circolare n.7/E del 4 aprile 2017).


Fonte: Agenzia Entrate

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