Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari, anche se non fiscalmente a carico del contribuente, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili nella misura del 19%, se il reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni) non supera 40mila euro. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir). Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Il limite, inoltre, deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza (circolare n.7/E del 4 aprile 2017, pagina 98).


Fonte: Agenzia Entrate

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