Nei confronti dei soggetti non residenti che svolgono attività produttiva in una regione italiana, l’Irap si applica quando l’esercizio dell’attività si sia prolungato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. In tal caso, la base imponibile Irap (valore della produzione netta) è determinata sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Ue ovvero diffusi tra il pubblico (articolo 12, commi 2 e 2-bis, Dlgs 446/1997).

Fonte: Agenzia Entrate

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