L’opzione per la cedolare secca, a suo tempo esercitata dal locatore, nell’ipotesi di trasferimento per successione a causa di morte, cessa di avere efficacia con il trasferimento dell’immobile locato per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua a essere efficace fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, della proroga o del versamento dell’imposta per le annualità successive, prima del trasferimento dell’immobile. Inoltre, per effetto del trasferimento mortis causa della proprietà dell’immobile locato, si determina, in linea generale, la successione o il subentro dell’erede nella titolarità del contratto senza soluzione di continuità, dato che, nelle locazioni a uso abitativo, la legge tutela la posizione del conduttore. Pertanto, non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, l’erede (nuovo locatore) può optare per la cedolare secca, presentando la richiesta con il modello Rli, all’ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni dalla data del subentro (circolare 20/e del 4 giugno 2012, paragrafo 5).

Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top