Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato in compensazione, utilizzando il modello F24 (codice tributo 6602). In tal caso, se il credito è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi per poter essere impiegata nei successivi periodi d’imposta (circolare 7/e del 4 aprile 2017, pagina 297). Si ricorda, inoltre, che il credito può essere utilizzato anche: in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina; per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione; in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto (articolo 7, comma 2, legge 448/1998).

Fonte: Agenzia Entrate

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