Bonus piccola proprietà contadina:|entro tre anni la certificazione
L’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui all’art. 3, della L. n. 604 del 1954, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso (Cfr. Cass. ord. 117/18).
Sentenza n. 2941 del 7 febbraio 2018 (udienza 11 gennaio 2018)
Cassazione civile, sezione V
Agevolazione fiscale piccola proprietà contadina – Il certificato IPA, attestante la qualifica di coltivatore diretto, deve sempre essere allegato entro tre anni dalla registrazione dell’atto, a pena di decadenza dal beneficio provvisoriamente riconosciuto – È onere del contribuente dimostrare che l’eventuale ritardo nella presentazione del certificato è imputabile alla condotta dell’Amministrazione competente
Fonte: Agenzia Entrate

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