Allo scopo di ampliare la funzione deflativa del contenzioso, infatti, l’articolo 10, comma 1, del Dl 50/2017 ha modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del Dlgs 546/1992, innalzando da “ventimila euro” a “cinquantamila euro” la soglia di valore delle controversie interessate dal reclamo/mediazione. La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
Fra le modifiche ricordate, il valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, la responsabilità per danno erariale dei rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione limitatamente alle ipotesi di dolo, infine, il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali: il reclamo-mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie.

Fonte: Agenzia Entrate

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