In aggiunta alla riscrittura del calendario fiscale, nella legge di bilancio sono tante le disposizioni tributarie di interesse diffuso, che possono riguardare tutte le tipologie di contribuenti. Tra queste: l’innalzamento del limite reddituale per considerare i figli a carico; i nuovi sconti per gli abbonamenti ai mezzi pubblici e per gli studenti con disturbi dell’apprendimento; la conferma del “bonus Stradivari”; lo stop agli aumenti delle aliquote Iva, delle accise e dei tributi locali; un’ulteriore chance per rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Per i lavoratori dipendenti, poi, ci sono: l’innalzamento della soglia di accesso al “bonus 80 euro”; riguardo alle forme pensionistiche complementari, l’estensione della più favorevole tassazione prevista per i dipendenti privati; la definizione del regime applicabile alle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni ricevute al posto dei premi di risultato.
 
Nuovo calendario fiscale
Introdotti nuovi termini per alcuni importanti appuntamenti dichiarativi:
  • per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al secondo trimestre (ovvero al primo semestre per chi sceglie la periodicità semestrale, facoltà riconosciuta dal “collegato fiscale”), la data ultima è spostata dal 16 al 30 settembre
  • per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, il termine del 30 settembre è spostato al 31 ottobre (fino a quando resterà in vigore l’adempimento dello spesometro)
  • slitta dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 e per trasmettere in via telematica le Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
  • passa dal 7 luglio al 23 luglio il termine per presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti.
I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere le proprie attività (comunicare all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni e trasmetterle le dichiarazioni predisposte, consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione) entro il:
  • 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno
  • 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno
  • 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
Figli a carico
A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro.
 
Canone tv
Viene estesa al 2018 la riduzione del canone tv per uso privato da 100 a 90 euro, già applicata nel 2017.
 
Abbonamenti al trasporto pubblico
Torna, a regime, la detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Inoltre, viene stabilito che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.
 
Studenti con disturbo specifico di apprendimento
Introdotta una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute (anche nell’interesse di familiari a carico) a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Le spese agevolabili sono quelle sostenute, a partire dal 2018, per l’acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino l’apprendimento delle lingue straniere. Occorre un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i beni acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
 
Acquisto di uno strumento musicale
Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
A decorrere dal 1° marzo 2018 si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo.
 
Compensazioni “sospette”
Si stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, per controllare l’utilizzo del credito.
 
Clausole di salvaguardia
Completata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per il 2018 e delle accise per il 2019, già parzialmente operata dal Dl 148/2017. Rimodulati gli aumenti Iva e accise per gli anni successivi.
 
Tributi regionali e locali
Anche per il 2018:
  • viene sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica: ai Comuni istituiti a seguito di fusione e a quelli in predissesto o dissesto finanziario; nelle Regioni in situazione di disavanzo sanitario; in riferimento alla Tari e alle tariffe di natura patrimoniale
  • i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e il 2017.
Calcolo della Tari
Prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni fondato su un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
 
Proventi da peer to peer lending
Tra i redditi di capitali sono inclusi i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), gestite da società finanziarie o dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia.
I gestori delle piattaforme devono operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi corrisposti a persone fisiche con l’aliquota del 26%.
 
Disciplina fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata
Nell’introdurre una disciplina a regime della Rita, si interviene anche sul relativo trattamento tributario prevedendo che:
  • la parte imponibile della Rita sia assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Al percettore della rendita è comunque riconosciuta la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva e di assoggettare la Rita a tassazione ordinaria
  • le somme erogate a titolo di Rita siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
Imposta di registro
Modificata la disciplina in materia di interpretazione degli atti. Si chiarisce che, per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione, non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso o contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare (fatte salve le disposizioni in materia di abuso del diritto).
Viene poi stabilito che tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti i relativi atti esecutivi, sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
 
Rivalutazione terreni e partecipazioni
È possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva all’8% è fissato al 30 giugno 2018, con possibilità, comunque, di pagare in tre rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere redatta e asseverata entro la stessa data.
 
Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate
I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate).
 
Utili provenienti da paradisi fiscali 
Introdotte significative modifiche al regime impositivo degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le nuove disposizioni prevedono che:
  • non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e, quindi, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativa alle società controllate estere (Cfc)
  • non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dal Tuir, in base alle quali si stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia
  • gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato
  • gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento. In tal caso, al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Pir e società immobiliari
Nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i piani individuali di risparmio sono incluse anche quelle che svolgono un’attività immobiliare.
 
Copie assegni in forma elettronica
Le copie degli assegni in forma elettronica (e la relativa documentazione) sono esenti dall’imposta di bollo.
 
Compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche
Viene elevato da 7.500 a 10mila euro il limite dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
 
Bonus 80 euro
Ampliata la platea dei beneficiari del bonus 80 euro attraverso l’aumento della soglia reddituale prevista per l’accesso all’agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro; il bonus, poi, si annulla a fronte di un reddito complessivo almeno pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000 euro).
 
Previdenza complementare dipendenti pubblici
Per favorire l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare, a partire dal 1° gennaio 2018 viene esteso ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati (deducibilità dei premi e dei contributi versati). L’equiparazione si applica anche ai dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge. Ne sono invece esclusi i premi e i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017, per i quali continua a operare la disciplina previgente.
 
Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività
Definito il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato. Viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 26% sulla differenza tra il prezzo della vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

Fonte: Agenzia Entrate

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