In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente e ha per oggetto anche la congruità dei medesimi.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20303 del 23 agosto 2017.

La vicenda processuale
L’ufficio, all’esito di indagini finanziarie e considerata la mancata risposta al questionario da parte del contribuente, emette l’avviso di accertamento induttivo per il periodo d’imposta 2007.
La persona fisica accertata impugna detto avviso di accertamento, eccependo un vizio di motivazione.
I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, accolgono le doglianze del ricorrente, affermando che l’ufficio abbia insufficientemente motivato il disconoscimento di parte dei costi ritenendoli generici e non documentati, considerata la sola mancata risposta al questionario.

Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, lamentando la violazione del combinato disposto delle norme in materia di accertamento induttivo e ripartizione dell’onere della prova, per non aver la Ctr considerato che la ricostruzione induttiva dei costi si fonda su dati presuntivamente ricostruiti dall’Agenzia, a seguito del mancato riscontro del questionario ritualmente inviato al contribuente, sul quale, per l’effetto, grava l’onere di fornire la prova, atta a giustificare i componenti negativi del reddito imponibile.

La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte, con il decisum in esame, si allinea al consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’omessa risposta al questionario legittima l’accertamento induttivo dell’ufficio. Per l’effetto, spetta al contribuente, fornire la prova dei presupposti dei componenti negativi di reddito, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, nonché la loro congruità.

Osservazioni
La lettera d-bis) del secondo comma dell’articolo 39, Dpr 600/1973, dispone che l’ufficio può procedere all’accertamento del reddito d’impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, “quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Il legislatore, con la norma citata, avallato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato sul punto - ex plurimis, si veda sentenza 28049/2009), pone l’omessa risposta al questionario tra i presupposti legittimanti l’accertamento induttivo.

In particolare, come precisato dal precedente giurisprudenziale citato, la mancata risposta al questionario (come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell’ufficio), producono l’effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragioni soggettive determinanti l’omissione. La norma, invero, fa dipendere tale conseguenza dal fatto obiettivo dell’omissione, senza alcun riferimento alle motivazione della parte privata, ossia all’elemento psicologico del soggetto che omette di rispondere.

È altresì consolidato l’orientamento di legittimità (si veda, Cassazione 11514/2001, 11240/2002, 4345/2003) in base al quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente.

Inoltre, poiché nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, pertanto, ha a oggetto anche la congruità dei medesimi (così anche Cassazione 11881/2017 e 19537/2016).


Fonte: Agenzia Entrate

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