In che misura sono deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea? E in quale quadro del modello Redditi PF devono essere indicati?

I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza sono integralmente deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Nel novero di tali contributi rientrano anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita (articolo 2, comma 5-bis, legge 184/1997), che devono essere indicati nel quadro RP, sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), rigo RP21, del modello Redditi PF.

Fonte: Agenzia Entrate

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