Estesa anche ai contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir) la possibilità di versare le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap 2017, entro il prossimo 21 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%, senza incorrere in sanzioni.
A ufficializzare lo slittamento il Dpcm 3 agosto 2017, anticipato dal comunicato stampa del 26 luglio 2017 e disponibile sul sito del Mef, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dunque, a differenza del Dpcm 20 luglio 2017, il nuovo provvedimento, che sostituisce il precedente, amplia l’ambito soggettivo dell’extratime, non confinandolo più ai soli titolari di reddito d’impresa, ma aprendo le porte anche a professionisti e artisti.
 
Questo il calendario dei versamenti alla luce della proroga:
  • entro il 20 luglio 2017, anziché la scadenza ordinaria del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione
  • dal 21 luglio al 21 agosto 2017 (la scadenza del 20 agosto cade di domenica), invece del 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 
Il decreto specifica, inoltre, che i nuovi termini riguardano anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, in base agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir. Per essere più chiari, possono usufruire del calendario più elastico anche:
  • chi partecipa in società di persone commerciali
  • i collaboratori di imprese familiari
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti
  • i soci di Sc “trasparenti”. 
Nello specifico, sono differiti i versamenti relativi:
  • al saldo 2016 e al primo acconto 2017 dell’Irpef e dell’Ires (e relative addizionali), dell’Irap, delle imposte sostitutive (come quelle dovute dai contribuenti “forfetari” e dai “minimi”, e la cedolare secca sui canoni abitativi), dell’Ivie e dell’Ivafe
  • al saldo per il 2016 e al primo acconto 2017 dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata
  • all’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta
  • al saldo 2016 del contributo di solidarietà del 3% dell’Irpef, per i redditi superiori a 300mila euro
  • al saldo Iva 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017
  • all’Iva per l’adeguamento 2016 agli studi di settore.
Fonte: Agenzia Entrate

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