L’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva sussiste anche nel caso in cui, nel corso di un trimestre, non sia stata registrata alcuna operazione rilevante?

I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (con periodicità trimestrale) una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis, Dl 78/2010). L’obbligo non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP del modello. Quindi, i contribuenti che nel corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, non devono trasmettere la comunicazione. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente (vedi faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Home – Cosa devi fare – Comunicazioni – Liquidazioni periodiche Iva – Faq).

Fonte: Agenzia Entrate

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