L’esenzione dal pagamento delle imposte di registro e di bollo vale anche nel caso di un accordo di riduzione del canone di locazione per un solo anno?

La registrazione dell’atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere, è esente dall’imposta di registro e di bollo (articolo 19, comma 1, decreto legge 133/2014). Tale agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto, ad esempio, un anno (circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 16.1).

Fonte: Agenzia Entrate

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