A partire dal 2018, imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare di un credito d’imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.
È una delle novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici (articolo 57-bis decreto legge 50/2017).
In tal modo, il legislatore ha dato attuazione a quanto previsto dalla delega contenuta nella legge 198/2016, finalizzata all’introduzione di benefici fiscali connessi agli “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, attraverso il riconoscimento di “un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative” (articolo 2, comma 2, lettera n).
 
L’obiettivo è duplice: da un lato, spingere imprese e lavoratori autonomi a utilizzare gli strumenti pubblicitari per  sostenere lo sviluppo e la crescita della propria attività e, dall’altro, aumentare le risorse finanziarie a favore del comparto editoria.
Più in particolare, è previsto che “a decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con Dpcm. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…)”.
 
Per rendere concretamente operativo il beneficio fiscale, sarà necessario attendere le relative disposizioni di attuazione, la cui emanazione è affidata a un successivo Dpcm da adottare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Con il Dpcm, infatti, dovranno essere definiti: le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio; i casi di esclusione; le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; la documentazione richiesta; il sistema dei controlli volti ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge.
 
Nell’attesa delle disposizioni attuative e sulla base di quanto attualmente previsto dalle disposizioni in esame, si fornisce una prima ricostruzione del nuovo credito d’imposta.
 
Ambito soggettivo: chi ha diritto al credito d’imposta
Dalla lettura della norma, si evince che, sotto il profilo soggettivo, potranno beneficiare del credito d’imposta:
  • imprese
  • lavoratori autonomi. 
Si tratta, a ben vedere, di una formulazione alquanto ampia che sembra includere in modo onnicomprensivo nel perimetro di riferimento dell’agevolazione tanto le imprese (a prescindere dalla loro forma giuridica) quanto i lavoratori autonomi (in particolar modo, quindi, i professionisti).
 
Del resto, la riforma degli ordinamenti professionali (attuata con il Dpr 137/2012) ha previsto che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto ‘'l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni” (articolo 4, comma 1).
 
Ambito oggettivo: quali investimenti sono agevolabili
Il riconoscimento del credito d’imposta è connesso agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Deve trattarsi, però, di investimenti incrementali, cioè il cui valore deve superare almeno dell’1% quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
 
Ammontare del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al:
  • 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati
  • 90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 
In entrambi i casi, quindi, sarà prima necessario verificare che l’ammontare degli investimenti pubblicitari realizzati in un determinato anno sia superiore, almeno dell’1%, a quello degli investimenti effettuati nell’anno precedente. Se tale verifica ha esito positivo, per il calcolo del beneficio spettante, si applicheranno al valore incrementale le aliquote del 75% e del 90%, a seconda dei casi.
Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con Dpcm (adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, legge 198/2016).
 
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Fonte: Agenzia Entrate

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