Dall’Agenzia delle Entrate arrivano chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle amministrazioni dello Stato.
La risoluzione n. 95/E del 20 luglio 2017, infatti, risolve i dubbi avanzati da alcune amministrazioni circa il corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo.
 
Il nuovo modello 770
A partire da quest’anno, gli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta sono stati significativamente alleggeriti in virtù del superamento del “doppio binario” 770 Semplificato e 770 Ordinario.
Con il provvedimento 16 gennaio 2017, infatti, è stato approvato il modello 770/2017 per l’anno di imposta 2016, che unifica i due precedenti modelli.
 
Il percorso di semplificazione, inoltre, è stato attuato anche mediante l’attribuzione di valenza dichiarativa alla certificazioni uniche che i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (articolo 4, comma 6-quinqiues, Dpr 322/1998).
 
Il nuovo modello 770, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria (che in precedenza andavano esposti nel modello ordinario), è composto dai quadri:
  • ST e SV - dati relativi ai versamenti
  • SX - riepilogo dei crediti e delle compensazioni
  • SY - indicazione delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, delle ritenute operate dalle banche e da Poste italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detraibili (articolo 25, Dl 78/2010), delle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.
770 e amministrazioni dello Stato
Tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770 vi sono le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute in base a quanto previsto dall’articolo 29, Dpr 600/1973.
 
Le istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 precisano che le amministrazioni dello Stato non sono tenute a compilare i quadri ST, SV e SX qualora abbiano effettuato i versamenti di loro competenza esclusivamente tramite Tesoreria.
A tal proposito, alcune amministrazioni hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate se in tal caso, e in mancanza di altre informazioni da comunicare, esse siano comunque tenute a inviare il solo frontespizio del modello 770.
 
L’Agenzia, con la risoluzione in esame, precisa che le amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP (che si sono avvalse, cioè, esclusivamente della Tesoreria), non sono obbligate a inviare il modello 770 con il solo frontespizio.
In questa ipotesi, infatti, l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta è stato pienamente soddisfatto con l’invio telematico delle certificazioni uniche. 
La risoluzione, peraltro, ricorda che la presentazione del 770/2017 risulta comunque obbligatoria per quelle amministrazioni che devono compilare altri quadri del modello (ad esempio, il quadro SY).
In tal caso, l’amministrazione, in presenza dei presupposti per l’esonero dalla compilazione dei quadri riepilogati (avvenuto invio della CU e versamenti eseguiti esclusivamente tramite tesoreria), è tenuta a inserire il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del frontespizio.

Fonte: Agenzia Entrate

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