In materia di agevolazioni fiscali (imposta di registro fissa all’1%), per un atto di compravendita di un terreno, correlata al possesso dei requisiti soggettivi di coltivatore diretto, di cui al Dpr n. 601 del 1973, una società agricola non sempre ha diritto di usufruire dei benefici fiscali quale coltivatore diretto, anche se la maggior parte dei soci è costituita da coltivatori diretti. In particolare, un consorzio  ortofrutticolo che non coltivi direttamente la terra e non abbia acquistato il terreno allo scopo di accorpamento o arrotondamento della proprietà contadina, svolgendo invece attività di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, non può essere considerato coltivatore diretto. Infatti, secondo il Dpr n. 601 del 1973, l’attività della cooperativa da agevolare è quella primaria di coltivazione del fondo, avendo per finalità esclusiva l’accorpamento e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Sentenza n. 5972 del 25 marzo 2016 (udienza 11 febbraio 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Chindemi Domenico - Est. Iacobellis Marcello - rel. Consigliere
Piccola proprietà contadina – Agevolazioni imposta di registro su compravendita terreni – Coltivatore diretto

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