Stop alle sanzioni per ritardi ed errori “lievi” nella trasmissione dati relativi agli oneri deducibili e detraibili per la precompilata, questa l’importante novità contenuta negli emendamenti al disegno di legge di Stabilità presentati dal Governo.
Al riguardo, l’emendamento governativo prevede espressamente che le nuove disposizioni si applichino a partire dall’anno d’imposta 2015.
Tali modifiche prevedono che “non si applicano le sanzioni” in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998).
Ai fini della  precompilazione dei modelli 730, si ricorda infatti che il Dlgs. 175/2014 ha previsto l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi corrisposti e delle ritenute operate, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, a partire dalle certificazioni relative al 2014.
Mentre, al fine di acquisire i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da inserire nella precompilata, sono stati inoltre disciplinati appositi obblighi di comunicazione telematica per quanto riguarda i seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
– contributi previdenziali ed assistenziali;
– spese sanitarie.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs.158/2015, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex  12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo però di 50.000 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
– entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
– ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.


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