La Cassazione ha ribadito – conformandosi alla recente pronuncia n. 42994 del 26 ottobre 2015 – che, stante l’indetraibilità dell’Iva, l’utilizzazione nella dichiarazione fiscale di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti integra la fattispecie di reato (cioè la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 Dlgs n. 74/2000) contestata in via cautelare e legittima, a condizioni esatte, il sequestro, anche per equivalente, finalizzato alla confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato. La Corte ha infatti precisato che l’inesistenza soggettiva delle operazioni è condotta che può rientrare tra quelle considerate dalla norma incriminatrice, sul rilievo che la falsità ben può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effettivi” – ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del Dlgs n. 74/2000 – coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (ex multis, sezione 3, n. 27392/2012).

Sentenza n. 46857 del 26 novembre 2015 (udienza 6 ottobre 2015)
Cassazione penale, sezione III - Pres. Franco Amedeo - Est. Di Nicola Vito
Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Sequestro per equivalente

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