Le aziende che assumono per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 354/1975, o quelli in regime di semilibertà, e le imprese che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, sono destinatarie di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con la risoluzione n. 102/E del 30 novembre viene istituito il codice tributo “6858”, operativo dal 1° gennaio 2016,  e dalla stessa data viene soppresso il preesistente codice tributo “6741”.

Il nuovo codice nasce dalla attuazione delle disposizioni dettate dal decreto 148/2014 del ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la misura agevolativa prevista dall’articolo 3 della legge 193/2000.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate  del 27 novembre 2015 ha definito i modi e i termini per la fruizione del bonus fiscale e ha stabilito l’istituzione del nuovo codice (vedi articolo “Termini di utilizzo del bonus fiscale per l’impresa che assume detenuti”).
Il codice tributo va riportato sul modello F24 nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è concesso il credito.

Al via anche una nuova causale “EBC1” destinata alla riscossione dei contributi associativi e assistenziali per il finanziamento dell’ente bilaterale “Ebilcoop”. A istituirla la risoluzione n. 101/E odierna in seguito alla stipula della convenzione del 12 novembre 2015 tra l’Inps e l’Ebilcoop stessa.
Anche questa troverà la sua collocazione nel modello di pagamento  F24, nella sezione “Inps”, nel campo “causale contributo” in corrispondenza, esclusivamente, degli “importi a debito versati”. All’interno della stessa sezione, negli appositi campi, vanno riportati, inoltre, il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell’azienda e il periodo di riferimento.



Fonte: Agenzia Entrate

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