Le festività natalizie e di fine anno rappresentano una ottima occasione per sensibilizzare il pubblico ad effettuare donazioni nei confronti di enti no profit meritevoli di un contributo al finanziamento delle attività istituzionali.

Per erogazione liberale si intende la donazione di una somma di denaro (erogazione in denaro) o di beni (erogazione in natura), per cui si tratta di una cessione a titolo gratuito a cui non corrisponde alcuna controprestazione o vantaggio economico.

Le erogazioni liberali agli enti non profit beneficiano comunque di agevolazioni fiscali che, a seconda della natura dei soggetti interessati (eroganti e beneficiari), entro determinati limiti e nel rispetto di adempimenti formali, possono assumere la natura di detrazione di imposta o di onere deducibile dal reddito imponibile (dichiarato ai fini IRPEF o IRES).

In generale, la detrazione di imposta riduce l’imposta lorda dovuta dal contribuente di una percentuale applicata all'importo dell'erogazione, mentre l'onere deducibile riduce il reddito imponibile dell'ammontare pari a quello dell'erogazione.

Di conseguenza, in caso di onere deducibile dal reddito imponibile, il beneficio fiscale in capo al donante sarà pari all’aliquota marginale IRPEF raggiunta o all'aliquota IRES in vigore, mentre in caso di detrazione d’imposta il risparmio fiscale conseguibile sarà una detrazione dall’imposta lorda dovuta (entro i limiti dell'ammontare di quest'ultima), indipendentemente dalle aliquote che hanno determinato tale imposta.

Consideriamo l'ipotesi più frequente delle erogazioni in denaro o in natura effettuate da privati (persone fisiche non imprenditori) o da imprese (imprese individuali e società).

Con riferimento alle persone fisiche, non imprenditori, sull'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nei confronti di enti non profit per ciascun periodo di imposta, viene riconosciuta una detrazione di imposta (IRPEF) pari al 19% o al 26%, calcolata secondo le regole di cui agli artt. 15, co. 1, lett. h), h-bis), i), i-bis), i-ter), i-quater), i-octies) e 15, co. 1.1 del d.p.r. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Condizione essenziale al fine di usufruire della detrazione è che il versamento sia effettuato con modalità tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito) e che quindi sia possibile identificare in maniera inequivocabile il soggetto erogante, il soggetto beneficiario e la causale del versamento.

In alternativa alla detrazione di imposta e a seconda della natura del soggetto beneficiario, i privati possono dedurre (in modo totale o parziale), dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate, ai sensi dell'art. 14, co. 1, l. n. 80 del 2005 o ai sensi dell'art. 10, lett. g), i), l-quater) d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.).

Le regole previste dalla l. 80/2005 e dal T.U.I.R. non sono tra loro cumulabili, come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 39 del 19.08.2005; in sostanza, il contribuente deve scegliere, e ciò lo vincola per l'intero anno di riferimento, di quale delle due norme agevolative avvalersi.

Analogamente alle detrazioni di imposta, per usufruire del beneficio della deduzione dal reddito occorre che siano rispettate le modalità previste in ordine alla effettuazione e alla certificazione del versamento.

Le erogazioni effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva), a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (non imprenditori), non costituiscono mai un onere detraibile bensì un onere deducibile.

La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte.

Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all'art. 14, co. 1, l. n. 80 del 2005 o all'art. 100, co. 2, lett. a), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.), anche queste non cumulabili tra loro.

Con riferimento alle imprese, ai sensi dell'art. 13, co. 2 e co. 3, d.lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):

- le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;

- le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1.032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l'attività dell'impresa.

Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell'art. 100, co. 2, lett. i), d.p.r. 917/1986 (TUIR):

- è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):

- la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;

- la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa.

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