Qualora si verifichi il decesso del contribuente dopo che lo stesso ha presentato il modello 730 cessa l’obbligo del sostituto di imposta di effettuare le operazioni di conguaglio, sia a credito che a debito, delle somme risultanti dalla dichiarazione (articolo 20, comma 2, Dm 164/1999). Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione e della conclusione dei conguagli a debito, gli eredi riceveranno dal sostituto una comunicazione con l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere versate da questi ultimi nei termini previsti dall’articolo 65 del Dpr 600/1973. Se, invece, dalla dichiarazione presentata scaturisce un credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi che possono essere, alternativamente, chiesti a rimborso dagli eredi (con istanza da presentare ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973) oppure utilizzati a scomputo nella successiva dichiarazione dei redditi che gli stessi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto.
Fonte: Agenzia Entrate
0 commenti:
Posta un commento