A sancirlo, il decreto Mef 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. di venerdì 25, che individua le regole applicative dello strumento accertativo a partire dall’annualità 2011.
Il “nuovo redditometro” (articolo 38, commi da quarto a settimo, del Dpr 600/1973), applicabile agli anni d’imposta 2009 e successivi, è stato delineato dal Dl 78/2010, per adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.
Alla disposizione normativa ha fatto seguito il decreto attuativo del 24 dicembre 2012, che ha trovato applicazione per i periodi d’imposta 2009 e 2010.
Ora, con il Dm 16/9/2015, l’aggiornamento delle regole da seguire negli accertamenti per le annualità successive (dal 2011 in poi), in sede di determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche.
Il meccanismo è rimasto pressoché invariato.
L’Agenzia delle entrate confronterà i redditi dichiarati con le spese di qualsiasi genere sostenute nello stesso anno, tenendo conto di: spese certe (risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria); spese per elementi certi; quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta; quota di risparmio formatasi nell’anno.
Qualora la differenza tra quanto speso e quanto dichiarato superi il 20%, il contribuente sarà chiamato a chiarire e potrà dimostrare che le spese a lui attribuibili sono di entità diversa o che il loro finanziamento sia avvenuto: con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta; con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; da parte di soggetti diversi dal contribuente.
La novità principale, come già accennato, è rappresentata dalle spese statistiche. Le uniche ancora rilevanti per la determinazione sintetica del reddito saranno quelle connesse a elementi certi, cioè riferite al possesso di un bene conosciuto dal Fisco, ad esempio immobili, veicoli, natanti, cavalli. Tuttavia, l’ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria – specifica l’articolo 1, comma 5, del decreto – si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.
Un’altra novità del provvedimento è rappresentata dalla specificazione che il risparmio accumulato nel corso dell’anno contribuirà alla determinazione del reddito presunto per la sola quota non utilizzata per consumi e investimenti.
Fonte: Agenzia Entrate
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