Slitta dal 7 al 23 luglio il termine per l’invio del 730 precompilato. La proroga, già concessa a Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, tiene conto della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione.
E’ uno dei chiarimenti forniti nella circolare n. 26 del 7 luglio, con cui l’Agenzia risponde alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata, poste nel corso dell’evento “Forum730” del 30 giugno scorso, organizzato da Il Sole 24ore.

Il primo quesito riguarda le modalità di rettifica della dichiarazione nel caso in cui un contribuente si è dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. L’Agenzia precisa che fino al 29 giugno il contribuente poteva effettuare le correzioni presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, occorre presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Nel caso specifico, trattandosi di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, sarà necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.

Se un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia e sanzionato per dichiarazione infedele. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa.

Nel caso in cui un reddito correttamente indicato nella dichiarazione autocompilata non è stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione. In caso contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo dell’Agenzia per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni nel caso in cui ritenga che la responsabilità possa essere loro attribuita.

Altro punto chiarito riguarda la delega per l’accesso alla precompilata a un Caf o a un intermediario: l’Agenzia precisa che essa ha validità annuale e può essere conferita, unitamente a una copia del documento di identità del delegante, sia in formato cartaceo che elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente ma è necessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, o tramite Pec-Id.

Il visto di conformità sul modello 730, chiarisce l’Agenzia, non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW pertanto, l’omessa o tardiva presentazione di questo quadro non può essere imputata all’intermediario che ha apposto il visto ma al contribuente inadempiente.

L’intermediario che ha posto il visto di conformità non è responsabile se il contribuente ha trasmesso, tramite l’intermediario stesso, una dichiarazione nella quale sia stato riportato un credito che, a seguito di un successivo controllo ai sensi del 36-bis, sia stato rilevato errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente. Caf e professionisti sono tenuti, infatti, a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.

Riguardo il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, l’Agenzia precisa che, per il primo anno, possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015 senza applicazione di sanzioni. Tali certificazioni devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia entro il termine previsto il 770 semplificato (30 luglio 2015).

Il Caf, o il professionista che vista il modello 730 di un comodatario di immobili che ha sostenuto spese che fruiscono della detrazione del 50 o del 65%, è tenuto al controllo del contratto e della relativa registrazione.

Riguardo il calcolo reddito del familiare a carico, in presenza di immobili assoggettati a Imu, la circolare chiarisce che tale reddito (che non deve superare i 2.840,51 euro), deve essere calcolato senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti a Imu (e si trovino in un comune diverso da quello dell’abitazione principale).

Diversamente, il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, in per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2014, va computato ai fini del calcolo del reddito complessivo del familiare. In quest’ultimo caso, tuttaviaspetta una deduzione Irpef dal reddito pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir). Infine, se l’immobile adibito ad abitazione principale è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville), l’Imu è dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del familiare.

I dati desunti dalle certificazioni di lavoro autonomo rilasciate in forma libera e non trasmesse alle Entrate ai fini della precompilata, devono essere riportati in dichiarazione, nel caso in cui dalle stesse emerga che il reddito rientra tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730.



Fonte: Agenzia Entrate

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