A circa un mese dall’ufficiale conseguimento dell’idoneità a entrare nell’alveo dei contribuenti ammessi ai rimborsi Iva prioritari, gli esercenti cinematografici ricevono le istruzioni per richiederli o, nell’evenienza, compensarli con il modello Iva TR.
I “consigli” dell’Agenzia arrivano con la risoluzione 61/E del 24 giugno 2015.

In particolare, i neo autorizzati dovranno segnalare la loro nuova situazione indicando, nella casella 1 del rigo TD8, dedicata appunto ai “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, il codice “7” che, a differenza degli specifici primi sei, è genericamente “riservato ad altri soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”.
Infatti, il presupposto normativo della concessione (articolo 38-bis, decimo comma, del Dpr 633/1972) demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione, anche progressiva, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria.

Il via libera, che riguarda tutti gli operatori titolari del codice “59.14.00” delle attività economiche Ateco 2007 (cioè attività di proiezione cinematografica) ed esplica la sua efficacia a partire dalle richieste relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2015, è giunto con il decreto Mef del 27 aprile scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio.

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