L’erede può fruire del "bonus ristrutturazioni" qualora detenga materialmente e direttamente l’immobile, ossia ne abbia l'immediata disponibilità, potendone disporre liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 2004). Tale condizione deve sussistere non solo nell’anno in cui l'eredità è accettata, ma anche in ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Se l’erede che detiene direttamente l’immobile lo concede in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione relative agli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà ritornare a beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, qualora riprenda la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 17/E del 2015).
Fonte: Agenzia Entrate
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