In tema di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, la prova che la prestazione medesima non è stata effettivamente resa dal fatturante (in quanto sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione) costituisce, di per sé, idoneo elemento sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante - cessionario o committente) induce ragionevolmente ad escluderne l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. Ne consegue che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata.

Ordinanza n. 9546 del 12 maggio 2015 (udienza 16 aprile 2015)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Bognanni Salvatore
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - La prova che la prestazione medesima non è stata effettivamente resa dal fatturante costituisce elemento sintomatico dell’assenza di “buona fede” - Il contribuente deve provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma un altro soggetto –In mancanza è negato il diritto alla detrazione dell’IVA versata.

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