La legge di stabilità per l’anno 2015 ha ampliato le ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge. In data 27 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulla nuova disciplina fiscale.
Nel precedente articolo “La nuova disciplina del reverse charge: i chiarimenti dell’Agenzia – Parte 1″ abbiamo illustrato i chiarimenti interpretativi offerti dall’Agenzia nelle ipotesi di reverse charge applicabile al settore edile e ai settori connessi.
Nel presente articolo, invece, saranno illustrati i principali chiarimenti forniti in tema di reverse charge applicabile al settore energetico e al settore del recupero pallets.
REVERSE CHARGE NEL SETTORE ENERGETICO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è il nuovo articolo 17, comma 6 del DPR 633/72, in particolare le lettere d-bis), d-ter) e d-quater).
La novella legislativa estende l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle seguenti fattispecie:
– trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
– trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori;
– trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Per espressa previsione normativa, il meccanismo del reverse charge si applica alle operazioni sopra elencate per una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31/12/2018.
TRASFERIMENTI DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
La norma è stata introdotta al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi Iva nell’ambito del settore energetico.
Il principale ambito di applicazione della normativa riguarda i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, e in via subordinata anche i trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori per conformarsi alle direttive europee.
In proposito, si segnala che all’interno dell’Unione Europea esiste un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti. Tale sistema permette agli Stati membri di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni attraverso un meccanismo di acquisto o di vendita di quote di emissione.
Si deve precisare che il generico riferimento alle “cessioni di gas” comporta l’esclusione dall’ambito applicativo della norma e, conseguentemente, dall’applicazione del reverse charge, delle cessioni aventi per oggetto il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale.
I CERTIFICATI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Nell’ambito applicativo della norma vanno ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.
A) Certificati Verdi
I certificati verdi sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per consentire ai produttori di energia elettrica di adempiere all’obbligo di immettere ogni anno in rete una determinata quota di energia elettrica “pulita”. Tali certificati rappresentano, infatti, la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili.
B) Titoli di efficienza energetica
I titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della produzione.
C) Garanzia di origine
Le garanzie di origine hanno lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
CESSIONI DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA AL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE
Il meccanismo del reverse charge riguarda le cessioni di gas e di energia elettrica al “soggetto passivo-rivenditore”.
Per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”.
Ai fini della individuazione, in capo al soggetto passivo-rivenditore, del requisito dell’acquisto e della rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisogna esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità. Infatti, non viene meno la qualificazione di “rivenditore” la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell’ambito ovviamente dell’esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.
Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come “soggetto passivo-rivenditore”, secondo la definizione sopra riportata, l’IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.
È chiaro che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione in commento le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un consumatore finale.
REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO
A decorrere dal 1° gennaio 2015, il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
La condizione necessaria ai fini dell’applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi siano pallets recuperati per successivi utilizzi. Ciò significa che il meccanismo del reverse charge riguarda tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Il reverse charge si applica, dunque, a tutte le fasi di rivendita successiva alla prima immissione nel mercato.

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