Premessa

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dell’assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio in oggetto.

1.    Ambito di applicazione

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o  adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Su indicazione del Ministero vigilante “l’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione” di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su  ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).

Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.


2.    Indicatore ISEE

Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. Si precisa al riguardo che il nucleo familiare è definito dall’articolo 3 del Decreto stesso.

Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica  (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare  non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.
Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell’ISEE sopra citata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.


Esempio 1: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento mensile dell’assegno, qualora il requisito dell’ISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.

Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile dell’assegno  è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell’ISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell’assegno con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).


3.    Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.


4.    Misura e decorrenza dell’assegno

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.

In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.



Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita),  l’assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.


Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 –  se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20 luglio 2016), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell’esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio 2016 a giugno 2016).


In  via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983).

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all’art. 4 del D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5.    Termini di presentazione della domanda

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica, come già indicato al paragrafo 2 della presente circolare.

Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una  domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi l’assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.

1)          Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

2)          Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3)          Nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4)          Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5)          In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6)          In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.


5.1 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)

In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.


6.    Pagamento dell’assegno

L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.




Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016),  per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all’art. 5 del D.P.C.M. e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

7.    Cause di decadenza

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a terzi.

L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 5.


8.    Istruzioni per la compilazione della domanda telematica

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Si precisa che, il soggetto richiedente autocertifica nella domanda i requisiti che danno titolo alla concessione dell’assegno,  salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione (articolo 4, comma 4 del D.P.C.M.).

In particolare, i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE sopra indicato oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica. Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Riguardo ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, è necessario che il richiedente, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.

9.    Gestione delle domande

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata.

In presenza di  tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella presente circolare tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato secondo le modalità indicate in domanda dal richiedente.

In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda e’ rigettata in automatico.

Nel caso in cui  é necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione.

Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno  a disposizione una procedura in ambiente Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute sia di quelle definite a seguito dell’istruttoria automatizzata, sia  di quelle messe a disposizione delle Strutture  per il completamento dell’ istruttoria e le integrazioni di documentazione predette.

Attraverso tale procedura gli operatori INPS delle Strutture  territoriali possono visualizzare tutti i dati della domanda e  conoscerne lo stato di avanzamento. Le domande possono essere ricercate attraverso una seri di parametri (cognome, CF, numero di domanda) e possono essere selezionate mediante dei filtri (domande accolte, domande respinte, domande da istruire) impostabili per ogni singola Struttura. In questo modo ogni Struttura  ha la visibilità completa di tutte le domande, sia di quelle di propria competenza sia di tutte le altre distribuite sul territorio nazionale.

Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni operative.

10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

Ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in:

202 milioni di euro per l’anno 2015;
607 milioni di euro per l’anno 2016;
1.012 milioni di euro per l’anno 2017;
1.012 milioni di euro per l’anno 2018;
607 milioni di euro per l’anno 2019;
202 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo 6, comma 1 del D.P.C.M., stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dalle disposizione del D.P.C.M., inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

Inoltre, qualora l’onere sostenuto dall’INPS per tre mensilità consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d’anno trascorso, l’INPS sospende l’acquisizione di nuove domande nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.

L’eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e dei valori dell’ISEE non pregiudica gli assegni già concessi dall’INPS.

11.     Aspetti fiscali

L’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all’articolo 1, comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12.    Istruzioni contabili

L’onere derivante dall’erogazione dell’assegno di natalità ai soggetti beneficiari (c.d. bonus bebè), in applicazione dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è posto a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, andrà rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia).

Per le imputazioni contabili connesse, si istituiscono, nell’ambito della citata gestione contabile, i seguenti nuovi conti, che rilevano, rispettivamente, l’onere per la prestazione in parola ai beneficiari e il relativo debito:

GAT30114 – Assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè);

GAT10114 – Debiti per l’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).

La procedura informatica che consente la liquidazione di tale assegno ai beneficiari, con la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):

GAT30114     a      GAT10114
                         
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto d’interferenza in uso GPA55170, per consentire, successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito imputato al nuovo conto GAT10114, in contropartita del medesimo conto d’interferenza (tipo operazione “NP”).

Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati, sulla contabilità di Direzione generale, al conto d’interferenza esistente GPA55180, da parte delle procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:

“3133” – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) – GAT.

Per gli eventuali recuperi dell’assegno in questione, viene istituito il nuovo conto:

GAT24114 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).

Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1131” – Recupero dell’assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, legge n. 190/2014 ((c.d. bonus bebè) – GAT.

Eventuali partite creditorie, risultati al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “recupero crediti per prestazioni”, a tal fine, opportunamente aggiornata.

Il codice bilancio “1131” andrà utilizzato per evidenziare, altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti inesigibili.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.


Fonte: Circolare INPS n.93 del 08/05/2015

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