Ultimi giorni per provvedere alle comunicazioni legate allo “spesometro”, cioè alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2014. Venerdì prossimo è il turno dei soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta con periodicità mensile, lunedì 20 tocca invece agli altri. Giovedì 30, infine, scendono in campo gli operatori finanziari per segnalare le transazioni avvenute tramite pos.

I soggetti interessati
L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi Iva, con le eccezioni e le particolarità evidenziate nel provvedimento del 31 marzo 2015:
le amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’adempimento per il 2014, in quanto, interessate dalle novità della fatturazione elettronica obbligatoria e dello “split payment”, sono già impegnate ad adeguare “infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all’erario dell’Iva dovuta dai fornitori di beni e servizi”
i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici non sono obbligati a comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro (Iva esclusa) effettuate nel 2014.
Inoltre, non sono tenuti alla comunicazione i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).

Le modalità di trasmissione e le scadenze
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello polivalente, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e da inviare esclusivamente in via telematica.
Le scadenze sono fissate al:
10 aprile, per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile
20 aprile, per gli altri soggetti passivi.
Invece, hanno tempo fino al 30 aprile gli operatori finanziari che devono comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti superiori a 3.600 euro, eseguiti nel 2014, da consumatori finali, tramite bancomat, carte di credito o prepagate, utilizzando dispositivi pos da loro installati.

I dati possono essere trasmessi sia in forma analitica che in forma aggregata, l’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, ad acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, ad acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

Le operazioni da comunicare (e quelle escluse)
Sono da comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva:
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è obbligo di emettere la fattura, se l’importo dell’operazione è almeno pari a 3.600 euro (Iva compresa).
L’emissione della fattura in sostituzione di altri documenti fiscali determina, comunque, l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dal suo importo.
Non vanno comunicate le importazioni, le esportazioni (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972), le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (la loro comunicazione, come già ricordato, avviene a opera degli operatori finanziari).

Per chi “sbaglia”
In caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

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