L’iter inaugurato dal “decreto semplificazioni” (articolo 20, Dlgs 175/2014) relativo alla nuova modalità di presentazione delle lettere d’intento, con le quali gli esportatori abituali manifestano la volontà di effettuare operazioni senza applicazione dell’Iva, vale sia per le esportazioni sia per le importazioni. Per queste ultime, come per le prime, infatti, non è più necessario presentare in dogana una lettera per ogni singola operazione, ma sono sufficienti la dichiarazione “cumulativa” trasmessa on line all’Agenzia delle Entrate e la ricevuta telematica rilasciata dalla stessa Agenzia che attesta l’avvenuta presentazione, tramite l’apposito modello.

A spiegarlo è l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015.
In sostanza, l’Agenzia chiarisce che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, con le quali il legislatore ha invertito - dai fornitori ai loro clienti esportatori abituali - la titolarità dell’obbligo di comunicare al Fisco i dati relativi alle lettere d’intento, e il fatto che l’accesso alla banca dati delle Entrate è consentito anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fanno venir meno la necessità di controllare, volta per volta, ogni operazione. Anzi, l’attuale procedura permette controlli ancora più efficaci.

Tanto premesso, va da sé che quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali può tranquillamente riguardare anche le operazioni doganali di importazione. Naturalmente, le stesse non devono superare l’ammontare del plafond annuale.

In conclusione, è sorpassato l’orientamento assunto dall’Amministrazione nel 1985, con la risoluzione n. 355235, riportato nelle istruzioni del nuovo modello per la dichiarazione d’intento. Quindi, per quanto riguarda le importazioni, “l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo, in quest’ultimo caso, l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che presume di utilizzare all’importazione nell’anno solare”.


Fonte: Agenzia Entrate

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