Premessa generale

L'articolo n. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica per gli acquisti/servizi di beni ricevuti e per le relative cessioni/prestazioni effettuate dal contribuente al fine di utilizzare lo Spesometro come strumento di controllo che consente all’Amministrazione Finanziaria di vigilare e prevenire le false fatturazioni, le frodi Carosello e le operazioni di vendita simulate tra più soggetti per sfuggire al pagamento dell’Iva e all'imposizione sul reddito.


Modalità e termini per l'invio della Comunicazione :

In via generale sono tenuti alla Comunicazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva secondo i seguenti termini di presentazione:

- 10/04/2015: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;

- 20/04/2015: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

Lo spesometro può essere inviato in forma analitica o in forma aggregata (l'opzione è vincolante per tutto il contenuto della comunicazione) e se, in luogo delle fatture di importo inferiore ai 300 euro, è stato registrato un documento riepilogativo deve essere comunicato il numero del documento e il relativo imponibile/imposta.


Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute; le note di variazione emesse o ricevute vanno indicate rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.


Comunicazione aggregata

La forma aggregata prevede la compilazione del quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura; le note di variazione emesse o ricevute  sono considerate  come  documenti autonomi  da non sommare algebricamente all’operazione principale .

Non è consentito inviare i dati in via aggregata se riguardanti le seguenti operazioni:

- acquisti da San Marino;

- acquisti e cessioni acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli di cui
 al l ’ art .34 del  DPR  633/72 ;

- cessione di beni/servizi in contanti per importi inferiori ai 15.000 euro effettuate a Turisti extra UE.


I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEMPIMENTO

Sono tenuti all'adempimento i seguenti soggetti:

- Enti non commerciali limitatamente alle operazioni nell'esercizio di attività commerciali;

- Enti non commerciali in regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91 ;

- soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati;

- imprese agricole esonerate ai fini Iva ai sensi dell'art.34 Dpr. n.633-72;

- curatori fallimentari e commissari liquidatori;

- soggetti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36 del D.p.r. 633-72;

- contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui alla legge 388- 2000;

- contribuenti che adottano il regime agevolato degli ex-minimi.



Novità:
Enti pubblici per le operazioni istituzionali (Stato, regioni, comuni...): a decorrere dal 1° gennaio 2014 tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.


SOGGETTI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO

Sono esclusi dall'adempimento i seguenti soggetti:

- Contribuenti minimi Decreto legge n.98-2011 (se si superano i ricavi pari ad euro 45.000 devono essere comunicate le operazioni dal momento in cui vengono meno i requisito e pertanto l'obbligo non è retroattivo per tutto l'anno; se invece si supera il limite di euro
30.000 ma non di euro 45.000 l'obbligo decorre dall'anno successivo) e, dal 2015, anche i nuovi minimi di cui alla legge n.190-2014;

- gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (senza partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

- i soggetti che dal 01 gennaio 2015 (quindi dal 2015) provvedono alla trasmissione quotidiana delle fatture emesse e ricevute e dei relativi corrispettivi come disposto dall'art. 50 -bis del Decreto legge 69-2013.


PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di operazioni straordinarie il subentrante ha l'obbligo di comunicazione se vi è estinzione del soggetto dante causa ovvero, in caso contrario, l'obbligo rimane a suo carico.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dalla Comunicazione le seguenti operazioni:

- ESPORTAZIONI (Art. 8 Lett. A-B-C. DPR. 633-72 );

- OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE;

- OPERAZIONI GIA' IN POSSESSO DELL' AMMINISTRAZIONE ovvero  Utenze,
Telefonia...;

- OPERAZIONI  FINANZIARIE   ESENTI   IVA   ART.   10   già    comunicate
all'amministrazione finanziaria;

- OPERAZIONI BLACK-LIST: sono escluse in quanto già comunicate nel 2014 (anche le operazioni inferiori a euro 500 dovrebbero essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013).

Si ricorda che con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.02.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list” e pertanto le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non devono più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list”; inoltre con il decreto del 16 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 297 del 23 dicembre 2014 ,anche il Lussemburgo è stato


eliminato dalla lista dei Paesi black list e pertanto le operazioni intervenute dopo l’esclusione devono essere considerate utili ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

- FATTURE  EMESSE  IN  RELAZIONE  A  CESSIONI  DI  IMMOBILI  (   già
comunicate dal Notaio);

- FATTURE  RELATIVE  A  CONTRATTI  DI  LOCAZIONE  DI  IMMOBILI  (in
quanto soggette a registrazione);

- ACQUISTI DI CARBURANTE EFFETTUATI IN VIA ESCLUSIVA A  MEZZO
CARTE DI CREDITO/BANCOMAT: in quanto trattasi di operazioni non soggette all’obbligo della registrazione della scheda carburante (per le schede carburanti registrate vi è la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo);

- Non sono da comunicare perché irrilevanti ai fini IVA le operazioni escluse, fuori campo, non soggette, come ad esempio: Art. 1 mancanza presupposto oggettivo – soggettivo, Art. 2 somme di denaro, Art 15 risarcimento danni o somme anticipate in nome e per conto della controparte; sono escluse anche le operazioni di cui all'art.74 comma 1 in quanto operazioni fuori campo IVA;

- CESSIONI SUPERIORI AI 3.600 EURO NEI CONFRONTI DI PRIVATI: sono
escluse quelle effettuate tramite pagamento con carta di credito.


OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE

La novità principale , rispetto all'anno 2013, è costituita dalla fine della deroga prevista per i commercianti al minuto e assimilati.

I commercianti al minuto e assimilati (ex art. 22 DPR 633/72: alberghi, ristoranti...) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72) sono tenuti comunicare tutte le operazioni certificate da fattura senza tenere conto del limite di euro 3.600 e pertanto, l’emissione della fattura determina l'obbligo di indicare l'operazione nell'elenco.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 94908-2013 obbliga alla comunicazione quando la fattura è emessa “in sostituzione” di altro idoneo documento fiscale e pertanto parte della dottrina ritiene che se oltre alla fattura viene emesso anche lo scontrino non vi è L'obbligo di includere l’operazione nello spesometro (l’agenzia delle entrate non ha emesso alcun chiarimento ufficiale in merito).

Sono soggette a comunicazione le seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni imponibili ai fini Iva;


- operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 Dpr.633-72;

- sono soggette a comunicazione le operazioni effettuate a seguito di lettera d’intento e le operazioni non imponibili effettuate in regime di triangolazione;

- cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA (l’emissione della  fattura, in sostituzione  di  altro idoneo documento fiscale, determina, comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità previste per le altre operazioni fatturate);

- le fatture emesse dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi sono comunque operazioni rilevanti e soggette a registrazione ai fini IVA e pertanto da comprendere nella comunicazione;

- le fatture emesse ai sensi dell'art. 9 dpr 633-1972;

- le fatture registrate in inversione contabile attive e passive di cui all'art.17 (edili...) e art.74 cc. 7 e 8 (microprocessori, rottami...);

- le Operazioni in applicazione del regime IVA del margine (è il regime IVA previsto dai commi da 36 a 40 del dl 41/1995);

- schede carburante: per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo (sono esclusi dalla comunicazione gli acquisti carburanti effettuati con carte si credito ,di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione);

- cessione gratuita di beni che formano oggetto dell'attività di impresa (sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente);

- le prestazioni di servizi ex art. 7-ter: devono essere incluse nello spesometro le fatture emesse nei confronti di committenti non residenti relative a prestazioni di servizi articoli da 7-ter a 7-sexies (i.e. per un servizio svolto nei confronti di un soggetto extra-ue occorre emettere la fattura fuori campo IVA articolo 7-ter operazione non soggetta);

- le autofatture emesse per acquisti da 7 bis a 7 septies e registrate a mezzo integrazione contabile: devono essere indicate nello spesometro di competenza (l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli acquisti effettuati da soggetti non residenti - in possesso di partita Iva in Italia o meno - per i quali si è proceduto al reverse charge vanno indicati, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive; inoltre viene specificato che il modello Intra2-bis inviato dal rappresentante fiscale non esonera dalla comunicazione nello spesometro).

- Associazioni in regime agevolato Legge n.398/91: vi è l' obbligo di presentazione dello spesometro per gli enti non commerciali in regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91


(pur in assenza dell'obbligo di registrazione contabile dei documenti). Devono essere comunicate le operazioni attive effettuate e viene specificato che l’obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni passive ivi inclusi i costi riferibili sia l’attività commerciale che a quella istituzionale (rimangono esclusi i soli costi riferiti esclusivamente all’attività istituzionale). L'agenzia ritiene che laddove risulti difficoltoso individuare la quota riferita alle attività commerciale è possibile comunicare l’intero importo della fattura di acquisto senza procedere ad alcuno scorporo della quota imputabile all’attività istituzionale;

- Attività in contabilità separata ai sensi dell’art.36 DPR 633/72: la fattura del fornitore che contiene costi promiscui può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico;

- Autotrasportatori iscritti all’Albo: possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74 c. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le fatture sono registrate ( quindi se le fatture del 4 trimestre 2014 vengono registrate nel 2015 saranno oggetto della comunicazione del prossimo anno);

- Farmacie: sono oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL sono oggetto di comunicazione;

- SNAI: sono oggetto di comunicazione i corrispettivi degli estratti conto al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, c. 7, TULPS; le fatture del pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi, i corrispettivi da singole giocate al Lotto da soggetti privati (nel rispetto del limite dei 3.600);

- Cessioni gratuite oggetto di autofattura rientrante nell’attività propria dell’impresa cedente: sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente;

- Operazioni documentate da fatture cointestate: devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari;

- Leasing: per i contratti di leasing e noleggio, c’è l’esonero dalla comunicazione per i soli prestatori che effettuano la specifica e più dettagliata comunicazione;

- Vendite per corrispondenza: vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Quindi: per le operazioni con fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo, per quelle senza fattura la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei  3 mila 600 euro (sempre al lordo dell’Iva).



LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA /INFEDELE O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

L' art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 , sancisce che “per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.


L’Agenzia delle Entrate ha precisato (cfr. circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, par. 4), che l’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 471 del 1997 (da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro ).

Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla entro 30 giorni dalla scadenza originaria (ultimo giorno del mese successivo alla scadenza) .

La sanzione da 258 a 2.065 euro trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione sarà unica a prescindere dal numero delle irregolarità o delle omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997.

In caso di mancato invio nei termini è tuttavia possibile ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso

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