Definiti gli aspetti pratici dell’incentivo fiscale per favorire la digitalizzazione delle strutture ricettive nell’ambito del settore turistico (articolo 9 del Dl 83/2014), misura con la quale il legislatore ha voluto agevolare gli imprenditori che investono nell’information technology per migliorare i servizi turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della rete, potenziando la qualità dell’offerta ricettiva.
In particolare il decreto attuativo 12 febbraio 2015 del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, indica le “tipologie delle spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile, nonché i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute; le procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo; le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa”.

L’agevolazione riguarda gli anni 2014, 2015 e 2016, e consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione per la digitalizzazione dei servizi turistici, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, fino ad un importo complessivo massimo di 12.500 euro nel triennio. Il bonus è “alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.

Chi può beneficiare dell’agevolazione
Il Dl specifica che destinatari del beneficio sono:
gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per il pernottamento degli ospiti, oppure strutture extra-alberghiere, come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed & breakfast
gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, eccetera) a soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto)
le agenzie di viaggio e tour operator.

Quali spese considerare per il credito d’imposta
Le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti gli impianti wi-fi (sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download), i siti web con app per la telefonia mobile, i programmi e sistemi informatici che favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi web e pubblicità online, consulenze per la comunicazione e marketing digitale, acquisto di software per agevolare gli utenti con disabilità, la formazione del titolare e del personale dipendente all’uso dei nuovi strumenti telematici. Restano escluse le spese di intermediazione commerciale.

Quali passi per le aziende che vogliono accedere al credito d’imposta
Il decreto definisce i termini per l’invio e i contenuti delle domande, che devono essere corredate dall’“attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”, da cui risulta l’effettività del sostenimento delle spese.
Le istanze devono essere presentate telematicamente al Mibact dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese; per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto).
Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell’agevolazione.

Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso e può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta è revocato e il beneficio indebitamente fruito viene recuperato:
se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi
nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta
se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa
in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

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