E’ ufficiale gli Studi di settore 2015 saranno rivisti
La legge 146/1998 prevede una “rivisitazione” periodica degli Studi di Settore, con una frequenza che non superi i tre anni dall’entrata in vigore o dall’ultima revisione effettuata. L’aggiornamento è necessario perché siano una rappresentazione realistica della realta del paese e per questo l’Ordine dei Commercialisti e le associazioni di categoria possono far rilevare annualmente discrepanze o problematiche riscontrate nell’uso pratico.
L’allegato 1 al provvedimento del 23 febbraio 2015 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è approvato il “Programma delle revisioni degli Studi di Settore relativo all’annualità 2015” rientra esattamente in questa ottica.
Per l’anno 2015 sono previsti ben 70 Studi di Settore in evoluzione, tra i quali ci sono tre casi in cui tale evoluzione sarà più rapida e anticipata rispetto agli altri, in virtù dell’elevato grado di innovazione tecnologica insito in quei mercati (VG96U, WG66U e WG74U).
I 70 Studi di Settore rivisitati sono così suddivisi:
• 26 relativi al settore dei servizi;
• 12 a quello delle manifatture;
• 12 ad attività professionali;
• 20 al settore del commercio.
Una volta che la commissione di esperti avrà elaborato le nuove versioni, i contribuenti avranno a disposizione i nuovi parametri di valutazione dei redditi e sapranno se sono previsti accorpamenti tra Studi, oppure trasferimenti di uno o più codici di attività da uno Studio ad un altro.
Sono in bozza anche i modelli INE 2015. I modelli INE servono ai titolari di reddito d’impresa o ai lavoratori autonomi ai quali non si applicano gli studi di settore, per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati o frutto di rapporti lavorativi irregolari, in base a quanto stabilito dal comma 19, articolo 1, della Finanziaria 2007. In pratica, sono modelli che servono all’Agenzia delle Entrate per selezionare i contribuenti da sottoporre eventualmente a controlli fiscali. Attenzione: sono cosa diversa dagli indicatori di normalità economica inseriti negli studi di settore, individuati dall’articolo 10-bis della legge 146/1998.
Le bozza presentate dall’Agenzia delle entrate sono INE per persone fisiche e INE per società di persone, tutti da allegare a UNICO 2015. Il modello in Bozza INE per società di capitali non è più disponibile.
I contribuenti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore ma che comunque compilano il modello per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi studi di settore, non devono presentare i modelli INE. Il modello INE allegato a UNICO PF contiene tre sezioni, rispettivamente dedicate a imprese in contabilità semplificata che compilano il quadro RG, imprese in contabilità ordinaria che compilano il quadro RF, redditi da lavoro autonomo derivanti da arti e professioni che compilano il quadro RE.
Il modello INE non deve essere compilato da:
• contribuenti che determinano il reddito forfettariamente;
• contribuenti in Regime dei Minimi per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011);
• gli incaricati alla vendita a domicilio.
Il modello INE società di persone contiene le stesse tre sezioni di quello dedicato alle persone fisiche, e non va compilato dai contribuenti che determinano il reddito forfettariamente.
Ho potuto visionare il modello INE società di capitali che ora è stato ritirato dal sito dell’Agenzia.
Si compone fondamentalmente di due righi (NS1 e NS2), nei quali indicare il numero delle giornate retribuite dei dipendenti, e il numero dei collaboratori coordinati e continuativi. INE società di capitali non deve essere compilato da: enti pubblici, banche e assicurazioni, Poste Italiane, società di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, SGR (società gestione risparmio), fiduciarie, società la cui attività prevalente consiste nell’assunzione di partecipazioni.
Online, ci sono anche le bozze 2015 dei modelli dedicati ai Parametri che costituiscono parte di UNICO 2015 e riguardano i contribuenti esercenti attività d’impresa e gli esercenti arti e professioni che non applicano gli studi di settore.

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