La figura del curatore speciale, ben nota e definita nel rito civile, talvolta viene evocata per esigenze di tutela degli interessi dei ricorrenti anche in ambito tributario.
Nelle Commissioni tributarie provinciali, si è abituati ad assistere alla contrapposizione del contribuente, nel suo ruolo di ricorrente, all'ente impositore, nel suo ruolo di resistente. Non sempre però il contribuente è in condizione di poter presentare ricorso ed ecco sopravvenire l’esigenza di un soggetto, il curatore speciale appunto, che lo rappresenti.

Le fonti normative sono rinvenibili nel codice di procedura civile, al quale rinvia l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/92, essendo totalmente assente nel “Codice del processo tributario” qualsiasi riferimento a questo istituto.
L’articolo 78 cpc prevede che “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che lo rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza”.

È d’immediata percezione la circostanza che il curatore speciale ha un ruolo contingente (la sua funzione non si esaurisce necessariamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, può essere abilitato alla presentazione di appello contro di essa), legato all’assenza di un legale rappresentante, in un momento storico nel quale si verificano eventi che impongono un intervento tempestivo, a favore del soggetto bisognoso di rappresentanza.

In linea di principio, per le società di persone si delinea raramente l’esigenza di avvalersi di questo istituto, dal momento che, ai sensi dell’articolo 2257 del codice civile, ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società (amministrazione disgiuntiva, regola generale in assenza di diverso accordo tra i soci).
Nei casi di amministrazione congiuntiva all’unanimità (i soci amministratori non possono assumere autonome iniziative, se non con il consenso di tutti gli altri soci amministratori) può profilarsi l’esigenza di ricorrere a questo istituto; non per risolvere ordinari disaccordi gestionali, bensì per far fronte a situazioni di stallo derivanti da conflitto d’interessi. In questa particolare situazione interviene in soccorso il comma 2 dello stesso articolo 78 cpc, che prevede la nomina di un curatore speciale al rappresentato che si trovi in situazione di conflitto di interessi con il rappresentante.

In ambito tributario, la questione della rappresentanza processuale si pone quando una società subisce la notifica di un atto impositivo: entro 60 giorni il o i rappresentanti legali devono assumere la decisione se prestare acquiescenza o ricorrere avverso l’atto impositivo. Nulla quaestio, per la prima ipotesi, poiché si tratta di comportamento omissivo, che non necessita di essere fattivamente esternalizzato. Viceversa, per opporsi alla pretesa, è necessario che gli amministratori o, in loro luogo, i liquidatori si attivino per promuovere l’azione giudiziaria, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, nominando all’occorrenza un difensore abilitato (articolo 12 del Dlgs 546/1992).

Ai sensi del citato articolo 2258 del codice civile, il ricorso dovrebbe essere proposto da tutti i soci amministratori e, in carenza dell’accordo di uno si entra nell’impasse, simile al caso sottoposto all’esame della Commissione tributaria provinciale di Macerata e risolto mediante nomina del curatore speciale.
Nello specifico, i tre soci di una società in nome collettivo si erano autonominati, con atto pubblico, liquidatori con firma congiunta tra loro; ad avvenuta notifica alla Snc di un paio di avvisi di accertamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate, non trovando unanimità nel decidere di proporre ricorso, due dei tre si erano rivolti al tribunale ordinario, per ottenere la nomina di un curatore speciale.
Risulta estremamente rilevante, per inquadrare la fattispecie, sottolineare che l’accertamento è stato compiuto, a seguito della denuncia di irregolarità contabili, presentata all’Autorità giudiziaria dal terzo socio, a carico della stessa Snc.

Il giudice ordinario, adito dai due soci, si è dichiarato incompetente a provvedere, alla luce del dettato dell’articolo 78 cpc. Il provvedimento di nomina del curatore speciale ha, infatti, natura di volontaria giurisdizione, modificabile e revocabile a seguito d’istanza delle parti, attivabile presso il giudice competente per il merito.
A seguito di siffatto pronunciamento, i due soci, ricorrendone ancora i termini, hanno presentato l’istanza di nomina al presidente della Commissione tributaria di Macerata, il quale, con proprio decreto del 7 gennaio 2015, ha nominato un professionista, rilevando la sussistenza di “un conflitto di interessi tra la società che ha interesse a proporre i ricorsi di opposizione avverso due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Macerata a lei notificati, e il socio, nonché liquidatore, …, denunciante”.

La successiva istanza, presentata dal nominato curatore speciale, per conseguire l’estensione dell’attività della curatela speciale anche alla promozione di azioni presso altri organi è stata rigettata dal presidente della Commissione tributaria provinciale di Macerata, con decreto del 23 gennaio 2015. In particolare, il curatore speciale intendeva ottenere titolo per presentare istanza di accertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate: in pratica, ha chiesto al presidente della Commissione tributaria di essere investito del potere di esercitare la funzione di rappresentanza innanzi a un organo amministrativo.

Correttamente, il diniego è stato espresso ritenendo che “la procedura di accertamento con adesione è un procedimento tendente alla definizione concordata tra il fisco e il contribuente di un accertamento, onde evitare la sua impugnazione, non è quindi l’inizio di un giudizio”.

Sostanzialmente, l’istanza di estensione dei poteri è stata considerata antitetica alla stessa funzione del curatore speciale, il quale espleta la sua funzione esclusivamente nell’ambito contenzioso.


Fonte: Agenzia Entrate

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