1. FPLD per la generalità delle aziende agricole.


Nel calcolo delle aliquote di tale settore si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.
Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che – a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente – della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2015, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.


2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.


L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2015, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.


3. Contributi INAIL dal 1° gennaio 2015 per gli operai agricoli dipendenti.


Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:


4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2015.


Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, c. 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.



Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).


Fonte: Circolare INPS n.49 del 26/02/15

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