Con Circolare del 26 febbraio 2015 n. 7/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel decreto semplificazioni con riferimento alle sanzioni, alle garanzie e alle modalità di esecuzione dei controlli formali delle dichiarazioni.
 
Inoltre, al fine di fornire un quadro riassuntivo sull’argomento del visto di conformità e sugli adempimenti preventivi posti a carico dei soggetti che appongono il visto, con particolare riferimento ai professionisti, sono ripresi i principali chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati.
 
In merito agli adempimenti cui sono tenuti i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, in riferimento ai diversi modelli dichiarativi, la circolare fornisce diversi chiarimenti, in particolare il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730 consegue alla verifica:
della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse.
In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Qualora il soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l’esibizione della documentazione.
 
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.).
 
Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
 
Parimenti, il contribuente non dovrà esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell’abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l’applicazione delle detrazioni soggettive di imposta.
 
In tali casi, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità.
 
Al riguardo, il decreto semplificazioni ha espressamente previsto l’esclusione della responsabilità del soggetto che presta l’assistenza fiscale.
 
LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI E DEI CAF CHE RILASCIANO IL VISTO DI CONFORMITA'
 
Il decreto semplificazioni, introducendo in via sperimentale la dichiarazione 730 precompilata, ha modificato le disposizioni che riguardano la responsabilità dei professionisti e dei Caf che rilasciano il visto di conformità.
Al riguardo ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali distinguendo il caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione 730 precompilata direttamente, o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, dal caso in cui il contribuente presenti il modello dichiarativo tramite Caf o professionista abilitato.
 
Inoltre, la norma opera una distinzione nell’ipotesi in cui il contribuente accetti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche, ovvero vi apporti modifiche e/o integrazioni.
 
Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza modifiche, viene escluso il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate. Resta fermo, comunque, il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
 
Inoltre, con l’intento di rendere definitivo il rapporto con il contribuente in relazione alla dichiarazione, non si applica in tale ipotesi la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai 4.000 euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione.ù
 
Se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o al sostituto d’imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.
 
Se, invece, la dichiarazione è presentata ad un Caf o a un professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. E’ pertanto escluso il controllo preventivo di cui al citato articolo 1, comma 586, della legge n. 147 del 2013 anche in caso di presentazione della dichiarazione ad un Caf o a un professionista abilitato.
 
In particolare, se i modelli 730 (modificati o no) vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il controllo formale viene eseguito nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni le disposizioni richiamate relativamente alla presentazione della dichiarazione ad un Caf o ad un professionista abilitato si applicano anche nel caso di dichiarazione modello 730 presentata con le modalità ordinarie (non precompilata).

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