Nella web vetrina del dipartimento delle Finanze è pubblicato il decreto ministeriale con le modalità attuative dello split payment, il meccanismo introdotto dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014) in base al quale, riguardo alle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dall’1 gennaio 2015, le Pubbliche amministrazioni (Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza), se non debitrici d’imposta, a fronte di cessioni o prestazioni ricevute, pagano ai fornitori il solo corrispettivo senza l’Iva, che poi versano direttamente all’erario.
I contenuti del Dm attuativo erano stati anticipati con un comunicato Mef del 9 gennaio scorso (vedi “Split payment già dall’1 gennaio. Tre modalità per versare l’imposta”). Ora sono ufficiali e dettagliatamente descritti in una relazione illustrativa, anch’essa in Rete.

Nel decreto, in particolare, risaltano le disposizioni previste per i fornitori, attese, ma non ancora ufficializzate. Una di queste era la possibilità di ottenere i rimborsi, anche trimestrali, in via prioritaria. È l’articolo 8 a dare l’approvazione, stabilendo l’inclusione dei soggetti che effettuano le operazioni in argomento fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi delle eccedenze Iva detraibili avvengono in via prioritaria. Nel caso specifico, la restituzione sprint dell’imposta è erogata entro il limite dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle operazioni effettuate nel periodo in cui si è formato il credito e può essere richiesta dal primo trimestre 2015.
Per quanto riguarda gli obblighi contabili, gli stessi contribuenti devono emettere fattura nei confronti della Pa con l’addebito dell’Iva e l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

Lo split payment si applica, come ricordato, alle operazioni fatturate a partire dall’1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
Ebbene, la Pa può scegliere se versare l’imposta al momento del pagamento della fattura oppure a quello della sua ricezione.
Nel decreto sono definite le modalità di assolvimento del tributo a disposizione della Pubblica amministrazione, che potrà optare tra:
versamenti distinti per ciascuna fattura la cui Iva è divenuta esigibile
unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile in quello stesso giorno
versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Il mezzo per pagare è l’F24, ma è esclusa la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale con crediti di altre imposte: le Pa che hanno il conto presso la banca d’Italia si serviranno dell’F24 Enti pubblici, quelle autorizzate ad aprire un cc in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o alle Poste sceglieranno l’F24 ordinario, mentre le altre imputeranno le somme a un apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Tuttavia, precisa il decreto, fino all’adeguamento dei sistemi informativi delle Pa e, in ogni caso, non oltre il prossimo 31 marzo, le somme dovute potranno essere accantonate, per confluire nelle casse erariali al massimo entro il 16 aprile 2015.

Il controllo della regolarità dei versamenti spetta all’Agenzia delle Entrate, alla quale le Pa interessate dovranno mettere a disposizione, in formato elettronico, la documentazione necessaria per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’Iva dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.



Fonte: Agenzia Entrate

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