Il condominio, all'atto del pagamento dei corrispettivi per le prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese da terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa, deve effettuare una ritenuta d’acconto del 4% (articolo 25-ter del Dpr 600/1973). Tuttavia, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai contribuenti che si avvalgono del regime forfettario introdotto dalla Stabilità 2015 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d'imposta (articolo 1, comma 67, legge 190/2014). A tal fine, è necessario rilasciare al sostituto un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.
Fonte: Agenzia Entrate
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